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IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

La professione del Biologo nel settore della Nutrizione Umana è regolamentata da:

  • Legge 396/1967

  • DPR 328/2001

  • DM n.362/1993

Il tariffario minimo per la valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici dell’uomo (Lettera b art. 3, Legge n. 396/67)  indica che il Biologo può:

  • determinare una dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche

  • determinare diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi ec..in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età-sesso-tipo di attività ecc…)

  • determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi ecc: per ciascun tipo di dieta

  • …..omissis…

Il Consiglio Superiore di Sanità – seduta del 12 aprile 2011 inerente le competenze di nutrizione di medico, biologo e dietista, esprime il seguente Parere:

  • Il medico-chirurgo prescrive diete a soggetti sani e a soggetti malati; il biologo può elaborare e determinare diete di cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo

  • Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche la modalità di assunzione.

  • Il dietista, profilo nutrizionale dell’aria tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n.744, ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/92, “svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale” e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione di diete su prescrizione medica.

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